RAI: Le Piramidi (rovesciate) del SALARIO
Dopo il rinnovo del contratto collettivo RAI e la riqualificazione del personale in esso contenuta, si è portato un virtuoso riconoscimento di omogeneizzazione di figure professionali anche per gli inquadramenti “quadro”.
Trattandosi di lavoratori subordinati intermedi responsabili di specifici settori, con posizione tra dirigenti e impiegati, che svolgono attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, tra le varie attribuzioni, istruiscono procedure di acquisto, REC e RUP, curano gare di appalto, assegnano eventuali turnistiche a inquadramenti sottoposti, hanno specifiche responsabilità verso terzi in relazione alla attività dell’area assegnata.
La legge 13 maggio 1985, n. 190 aveva già espressamente demandato l’individuazione dei requisiti necessari per l’appartenenza alla categoria di Quadro Aziendale ai Contratti Collettivi, con cui anche la RAI, attraverso il tavolo di concertazione sindacale, ha allargato tale qualifica anche a molte figure professionali incaricate di specifico settore, elencate all’art. 58.
Tra queste il “coordinatore tecnico lavorazioni e pianificazione della Teca Centrale” aggiunta in ultima elencazione nel sopracitato articolo.
Purtroppo l’impatto di tale novella sta generando un aggravamento della criticità del già conclamato sottorganico nell’area produttiva, con una sovrapposizione di competenze ed un sbilanciamento dei ruoli decisionali di funzioni aziendali, che già erano presenti, e che nella dinamica e nella prassi organizzativa svolgevano e garantivano con molte difficoltà, la continuità gestionale delle attività di post produzione.
E’ utile ricordare che nei processi organizzativi di tutte le Aziende in particolar modo quelle a partecipazione pubblica, la rotazione del personale è strumento di prevenzione della corruzione e con la scadenza di fine gennaio 2018 del termine per l’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, si è aperta una fase di monitoraggio da parte dell’ANAC, di tutte le aziende controllate dallo Stato. In particolare, anche alla luce dei recenti indirizzi impartiti nella delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, l’Autorità Anticorruzione sta via via valutando l’efficace definizione dei meccanismi di rotazione dei dipendenti.
Essi si riferiscono ovviamente a quelli esposti a tale rischio (Dirigenti, Funzionari o Figure Professionali apicali con ampio potere decisionale e discrezionale) la cui posizione aziendale favorirebbe sacche clientelari tra sottoposti o peggio ancora traffici di influenze, anche a mezzo di reciproche concessioni per mezzo di operazioni sindacali su specifici settori.
La normativa di riferimento non riguarda quindi gli altri lavoratori, assoggettati alle gerarchie decisionali e ai meri operatori che lavorano sotto la direzione dei propri responsabili.
Ancor più la richiamata legge 190/2012 art.1 Co. 10 lett. b) e Co. 4 lett. e ), il D.lgs. 165/2001 art.16 co. 1 lett. l quater, l’intesa della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato l’11/9/2013, il PTPC 2014-2016 e successivo aggiornamento, sono fonti normative di grande ispirazione che servono proprio a non incappare nel rischio corruttivo e/o di reciproche concessioni e/o favoritismi gestionali che spesso la mancanza di rotazione prevista dalle norme, ne colloca un ragionevole pensiero.
Chiediamo quindi un incontro con l’azienda che possa definire, nel riassetto della normativa stabilita dal rinnovo del CCN e nel rispetto della omogeneizzazione degli incarichi, l’analisi dell’impatto della novella contrattuale.
Roma, 9 aprile 2019