SKY: Ministero verbale mancato accordo

SKY: Ministero verbale mancato accordo

Il giorno 2 agosto 2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è tenuta una riunione avente ad oggetto l’espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata da SKY ITALIA srl in data 16 maggio 2017.

Sono presenti:
per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali dott. Romolo de Camillis, il dirigente della div. VI dott. Giuseppe Sapio ed i funzionari dott.sse Francesca Cirelli e Maria Cristina Gregori; il Sottosegretario di Stato On.le Franca Biondelli e la la dr.ssa Raffaela Tortorelli; per la Regione Lombardia il Dott. Antonio Genova;

per la Regione Lazio l’Assessore Lucia Valente ed i Dott.ri Raffaele Fontana e Giulia Sforza; per il Ministero dello Sviluppo Economico: il dott. Giampietro Castano;

per SKY ITALIA i procuratori munito di pieni poteri Francesca Manili Pessina ed Emanuele Cappelli con l’assistenza degli Avv.ti Francesco Rotondi, Alessandro Paone e del Dott. Angelo Perucconi;

per UNINDUSTRIA i Dott.ri Andrea Segnanini, David Delli Iaconi e Daniela De Vincenzi;

per SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL i Sig.ri Alessio De Luca, Walter D’Avack, Pierpaolo Mischi;

per UGL Telecomunicazioni il Sig. Stefano Conti

PREMESSO CHE

1) SKY ITALIA srl, con sede legale in Milano, è una media company italiana che fa parte dal 2014 del gruppo multinazionale SKY pie, leader nell’intrattenimento in Europa con milioni di abbonati. La Società occupa attualmente in Italia circa 2784 dipendenti a tempo indeterminato, cui applica il CCNL per i dipendenti di imprese radio televisive private, il CCNL di lavoro giornalistico ed il CCNL TLC.

2) La Società, con comunicazione del 16 maggio 2017, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, per complessivi 124 lavoratori occupati presso le sedi di Roma e Milano, come individuati nella lettera di avvio della procedura di licenziamento stessa.

3) La fase sindacale della suddetta procedura si è svolta presso il Ministero dello sviluppo economico, con incontri che hanno avuto luogo nelle date del 31 maggio, 13 e 27 giugno 2017, senza che le Parti siano addivenute ad un’intesa.

4) A seguito della comunicazione inoltrata a questo Ufficio della conclusione della fase sindacale con verbale di mancato accordo, acquisita al protocollo in data 3 luglio 2017, le Parti sono state convocate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove si sono svolti incontri nelle
. giornate del 17, 24 e 31 luglio 2017.

5) La riunione del 31 luglio u.s. è stata aggiornata alla data odierna, al fine di consentire alle Parti e alle Istituzioni coinvolte di effettuare ulteriori approfondimenti in merito a possibili soluzioni idonee a definire in maniera non traumatica la procedura in corso.

6) All’esito del confronto l’Azienda ha rappresentato alle 00.SS che l’esubero strutturale si è ridotto a 102 unità lavorative rispetto alle 124 unità lavorative inizialmente dichiarate in esubero nella comunicazione di avvio del 16 maggio 2017 e che lo stesso potrà essere efficacemente gestito, per l’intero, mediante un piano di continuità occupazionale analiticamente descritto nel corso degli incontri in sede istituzionale.

7) In particolare l’Azienda, nel corso della riunione odierna, ha ritenuto di esporre le seguenti misure come meglio precisate nel documento allegato al presente verbale e così riassumibili:

A – Ricollocazione all’interno del perimetro di Sky Italia, presso le sedi di Roma e Milano;

B – Incentivazioni all’esodo, differenziate in ragione delle posizioni soggettive del personale interessato;

C – Applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 (cd. legge Fornero) al fine di favorire i prepensionamenti, ampliando l’incentivazione anche ai lavoratori che, privi dei requisiti contributivi previsti dal predetto articolo 4 e che non abbiano manifestato interesse per le soluzioni di ricollocazione interna alla società, siano comunque in possesso di requisiti anagrafici prossimi all’età pensionabile;

D – Assistenza alla ricollocazione all’esterno di Sky Italia, anche mediante assunzioni a tempo indeterminato presso società di somministrazione individuata dalla Società per quei lavoratori che avessero manifestato particolari difficoltà di inserimento lavorativo;

E – Flessibilità della prestazione lavorativa;

F – Percorsi di formazione professionale per i lavoratori non in possesso delle competenze necessarie ai fini della ricollocazione interna o esterna all Azienda.
Qualora all’esito dell’applicazione delle misure di cui ai punti innanzi indicati dovessero ancora residuare lavoratori in esubero, l’Azienda propone che questi possano essere gestiti con l’applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 223/1991, con i seguenti criteri:

a. prioritariamente attraverso il criterio della non opposizione al licenziamento;

b. in via secondaria, qualora alla data del 30 settembre 2017 dall’applicazione del criterio di cui al punto a. dovessero ancora residuare eccedenze, queste saranno gestite in applicazione dei criteri di cui all’articolo 5 della legge n. 223/1991.

Con riferimento a! personale in esubero oggetto della presente procedura e destinatario di licenziamento ai sensi della legge n. 223/1991 – anche in ipotesi di mancata accettazione delle misure innanzi descritte, e/o di riscontrata impossibilità del dipendente di ricollocarsi all’interno del perimetro aziendale, la Società si impegnerà a riconoscere trattamenti incentivanti, alle condizioni e nei termini di cui alla separata intesa e previa sottoscrizione di un verbale di accordo in sede sindacale protettaS,

Lo 00.SS, proso otto dolio proposto aziendali, ritengono che le stesse non siano rispondenti alle esigenze sindacali o alla piena salvaguardia dei diritti e delle prerogative dei lavoratori ed hanno, conseguentemente, formulato lo seguenti proposte:

1) il passaggio a pait timo par lì. 28 lavoratori interessati dalla procedura,

2) Accompagnamento al pensionamento per coloro che rientrano nelle casistiche previste dall’art. 4 leggo 92/2012.

3) Remotìzzaziono dolio attività di suppodo presenti sul territorio di Roma, attraverso il ricorso a smait working o telelavoro,

4) Il mantenimento di alcune attività sul territorio romano, a fronte di cessioni di attività verso oziando esterno, pcnidurre l’impatto dei licenziamenti.

5) L’attenzione allo categoria protette ricomprese nella procedura di licenziamento collettivo.

G) Una incentivazione economica adeguata, quindi superiore alle proposte esposte ai lavoratori da patto aziendale nella fase dì riorganizzazione precedente all’apertura delle procedure collettive dì licenziamento, afferenti sia all’esodo incentivato che al trasferimento da Roma a Milano.

7) Garanzia sul perìmetro occupazionale e industriale in conseguenza della definizione dell’attuale rìorganizzazìone.

8) Chiarezza sulla tutela occupazionale anche dei 16 lavoratori oggi illicenziabili per: congedo straordinario, congedo per maternità, età del bambino inferiore ai 12 mesi, congedo matrimoniale.

9) Allaigamento del perimetro interessato alla procedura per accedere ad esodo incentivato volontario ed accompagnamento alla pensione nelle casistiche previste dall’art. 4 legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero), per ridurre l’impatto sulla platea in procedura.

10) L’utilizzo del Fondo Integrativo Salariale per evitare i licenziamenti.
Visti ì termini dì proposta aziendale e le su elencate proposte sindacali, la richiesta delle 00. SS. è stata quella della chiusura della procedura senza licenziamenti coattivi.

In subordine, qualora all’esito dell’applicazione delle misure precedentemente indicate dovessero ancora residuare lavoratori considerati dall’azienda in esubero, le 00. SS. hanno proposto prìoritarìamente l’applicazione del criterio della non opposizione al licenziamento (ex art. 4 Legge 223/91) e, successivamente, una verìfica preventiva delle parti, con definizione di accordo sindacale, per sancire la effettiva ricollocazione di tutti i lavoratori oggetto della procedura 223/91 in ambito aziendale.

All’esito dell’odierno incontro, le Partì si sono, quindi, date atto dell’impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa ed hanno ritenuto di definire negativamente la procedura in corso.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Ministero del Lavoro o delle Politiche Sociali, preso atto dell’impossibilità di addivenire ad un’intesa tra le Porti, dichiara conclusa con mancato accordo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

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