CONSODATA: Ipotesi di Accordo

CONSODATA: Ipotesi di Accordo

IPOTESI DI ACCORDO
tra la società Consodata SpA e
le Organizzazioni Nazionali e Territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL unitamente alle RSU della società Consodata SpA
Premesso che

  • In data li giugno 2015 è stato sottoscritto dall’azienda e dalle OO.SS. un accordo di riorganizzazione aziendale ratificato in data 22 giugno 2015 presso l’Assessorato al lavoro della Regione Lazio con il riconoscimento per la società Consodata S.p.A. del beneficio del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale, ai sensi delì’art 1, del D.M. 20 agosto 2002, n. 31444, dell’art 1 della legge 223/1991, per un numero massimo di 17 lavoratori in carico presso l’unità produttiva di Roma, per un periodo di 24 mesi, con decorrenza 1 luglio 2015 e fino al 30 giugno 2017;
  • Il percorso di CIGS per riorganizzazione aziendale purtroppo, seppure utile, non è stato sufficiente tenuto conto dell’andamento del mercato, estremamente difficile e competitivo a riportare in equilibrio l’andamento dell’azienda;
  • Nell’incontro del 23 maggio u.s. tra la società Consodata S.p.A. (di seguito “Consodata”) e le RSU è stata illustrata la drammatica situazione economica aziendale e la strategia per la quale si prevede che Consodata diventi il centro di competenze per l’erogazione, per il Gruppo Italiaonline e per il mercato, di servizi di DB management e Marketing Intelligence sui Big Data, che costituisca una Data Management Platform per il mercato della pubblicità digitale profilata ed eroghi prodotti e servìzi a valore aggiunto di Business Information;
  • In relazione a tale focalizzazione di business, che riguarda aree contigue e sinergiche con il business di IOL, nonché in relazione a esigenze di razionalizzazione della struttura dei costi e di effìcientamento dei processi, che derivano dai negativi andamenti aziendali ormai da tempo in atto, Consodata ha comunicato la necessità del trasferimento del luogo di svolgimento delle attività aziendali con la chiusura della sede di Roma ed il conseguente trasferimento collettivo di tutti i lavoratori ivi impiegati presso la sede di Assago;
  • Con lettera datata 1 giugno 2017 Consodata ha comunicato formalmente alle OO.SS ed alle RSU interessate il trasferimento collettivo del personale dalla sede di Roma alla sede di Assago ai sensi dell’ex art. 44 del vigente CCNL per il personale dipendente delle imprese graficoeditoriali;
  • Le OO.SS a seguito di tale comunicazione hanno richiesto un esame congiunto Che ha avuto luogo in data 13 giugno u.s.; successivamente ci sono stati ulteriori incontri nelle date del 23 giugno e 3, 12, 14 luglio ed un ulteriore incontro in data odierna;
    dal confronto tra le parti è emerso che:
  • Consodata ha ribadito che per effetto delle linee guida strategiche sopra delineate e dell’esigenza di perseguire la necessaria efficienza gestionale, risulta fondamentale lo spostamento delle attività e il connesso trasferimento collettivo dei lavoratori presso la sede di Assago per garantire il necessario coordinamento strategico e gestionale con la capogruppo IOL, nonché per favorire quell’efficienza ed efficacia dei processi che deriva dalla centralizzazione delle attività aziendali presso un’unica sede;
  • Consodata ha quindi riconfermato, in conseguenza della definitiva chiusura della sede di Roma, la disponibilità a dare continuità di occupazione a tutti i lavoratori attualmente in forza a Roma, mediante trasferimento presso la sede di Assago;
  • Le 00.SS. hanno chiesto all’azienda di valutare soluzioni alternative alla chiusura della sede (telelavoro, remote working, co-working, smart working) che l’azienda non ritiene possibile realizzare per ragioni organizzative;
  • In alternativa, le 00.SS. hanno richiesto alla società Consodata S.p.A. di attivare misure che risultino in grado di attenuare l’impatto sociale dell’operazione sia per i lavoratori che non siano personalmente disponibili a dar corso a tale trasferimento, ivi inclusi coloro che intendano aderire a un percorso di uscita dall’azienda, sia per i lavoratori che si trasferiranno presso la sede di Assago;
  • In tal senso le OO.SS. hanno invitato Consodata ad ipotizzare misure economiche di sostegno per coloro che non possono trasferirsi.
    tutto quanto premesso, le parti convengono quanto segue:
  1. le premesse costituiscono palle integrante e sostanziale del presente accordo;
  2. l’azienda conferma che il trasferimento presso la sede di Assago avrà effetto con decorrenza dal 4 settembre 2017
  3. al personale che si trasferirà presso la sede di Assago verranno riconosciuti i seguenti trattamenti economici oltre a quelli previsti dal contratto grafico editoriale:
    1. messa a disposizione di un alloggio a scelta dell’azienda per i primi tre mesi di trasferimento;
    2. messa a disposizione di tre carnet da dieci tratte ciascuno Milano/Roma in treno a partire dalla data di efficacia del trasferimento;
    3. aumento retributivo a titolo di “superminimo individuale non assorbibile” pari al 4% della retribuzione annua lorda (ral) con decorrenza dal 1.1.2018.
  4. Ciascun lavoratore interessato entro la data del 31 luglio 2017 dovrà comunicare per iscritto la propria eventuale indisponibilità personale al trasferimento presso la sede di Assago;
  5. In relazione alle esigenze aziendali di presidio commerciale della clientela di Roma, del Lazio e delle regioni limitrofe, si conferma che gli account commerciali avranno sede di lavoro Assago e sede operativa c/o via Veneziani, 56 attuale sede di ItaliaonLine SpA su Roma.
  6. La società aderendo alla richiesta delle OO.SS. e delle RSU si impegna a riconoscere ai lavoratori che risolvano consensualmente il rapporto di lavoro, con decorrenza 31.8.2017, a seguito della mancata accettazione del trasferimento entro il 31.7.2017, un incentivo all’esodo pari a 8 (otto) mensilità lorde onnicomprensive, di cui 1.000,00 euro (mille/00) a titolo di transazione generale e novativa. Per mensilità lorda (ovvero retribuzione mensile lorda) percepita dal lavoratore, si intende la sommatoria dei seguenti elementi retributivi mensili: paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, indennità straordinario forfettario, superminimo aziendale, eventuale superminimo (assorbibile e/o non assorbibile), accordo 5/80, ex accordo 7/88, accordo 5/97;
  7. Le Parti concordano che all’incentivo all’esodo relativo al punto 6 saranno sommate le mensilità aggiuntive in relazione alle anzianità aziendali nei seguenti temiini: anzianità di servizio in Consodata da 1 anno a 5 anni (0 mensilità) anzianità di servizio in Consodata da 6 anni a 10 anni (1 mensilità) anzianità di servizio in Consodata da 11 anni a 15 anni (3 mensilità) anzianità di servizio in Consodata da 16 annijn poi_(6 mensilità)
  8. L’erogazione di detti importi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede protetta, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., contenente la risoluzione consensuale nei termini di cui sopra, nonché della citata transazione relativa al pregresso rapporto di lavoro;
  9. Inoltre la società si impegna a fornire, per i lavoratori che risolveranno consensualmente il rapporto a cagione della non accettazione del trasferimento, un servizio di outplacement per 12 mesi, che sarà attivato entro un mese dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, con primaria società di mercato; nel caso in cui il lavoratore rinunci al servizio di outplacement l’azienda corrisponderà una mensilità di incentivo in più sempre calcolata con le modalità già indicate.
  10. Le parti concordano che i lavoratori che avramio aderito al trasferimento ad Assago potranno comunque manifestare la propria indisponibilità al trasferimento entro la data tassativa del 2.10.2017. A tali lavoratori l’azienda erogherà l’incentivo all’esodo relativo ai punti 6 e 7 decurtato del 40%, di cui 500,00 euro (cinquecento/00) a titolo di transazione generale e novativa. Per mensilità lorda (ovvero retribuzione mensile lorda) percepita dal lavoratore, si intende la sommatoria dei seguenti elementi retributivi mensili: paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, indennità. straordinario forfettario, superminimo aziendale, eventuale superminimo (assorbibile e/o non assorbibile), accordo 5/80, ex accordo 7/88, accordo 5/97;
  11. Le parti concordano che, per i lavoratori che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro entro la data del 31.8.2017 ed accederanno al servizio di outplacement, nel caso in cui dopo 12 mesi dall’avvio del servizio di outplacement non fossero stati ricollocati, si valuterà, nel caso di andamento significativamente positivo degli indicatori economici e finanziari dell’azienda e nel caso di necessità di presidio sul territorio romano legato a concrete opportunità di sviluppo commerciale, la possibilità dì apertura di una unità locale su Roma di dimensioni e caratteristiche coerenti con tali necessità.
  12. Le OO.SS. si impegnano a sciogliere la riserva sulla presente ipotesi di accordo dopo la consultazione assembleare dei lavoratori. In assenza di conferma della presente ipotesi di accordo l’azienda comunicherà il trasferimento individuale ad ogni singolo lavoratore con apposita lettera.

Roma, 18.7.2017
Letto, confermato e sottoscritto.

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