ES FIELD DELIVERY ITALIA: Verbale di accordo Unindustria
Il giorno 15 giugno 2017, in Roma presso la sede di Unindustria Roma
tra
la Società ES Field Delivery Italia S.r.l. assistita da Unindustria
e
la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UH, Nazionali e Territoriali unitamente alle RR.SS.UU.
Premesso che
la Società con lettera datata 12 giugno 2017, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, riguardante n. 56 dipendenti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali nelle unità produttive indicate nell’allegato alla sopra citata lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo e che forma parte integrante del presente verbale;
le 00.SS. hanno avanzato formali richieste di esame congiunto ai sensi dell’art. 4, V co., L. 223/1991;
nel corso della procedura tenutasi a livello sindacale, la Società ha proceduto ad illustrare i motivi che hanno portato alla situazione di eccedenza del personale, già evidenziati all’interno della comunicazione di apertura della procedura sopra citata, comunicazione che nel presente accordo si intende totalmente richiamata;
le 00.SS. hanno preso atto dell’avvio della procedura in questione, dei motivi posti alla base della stessa e delle figure professionali interessate dalla riduzione, richiedendo alla Società di valutare alla base dei criteri di individuazione il criterio esclusivo della manifesta non opposizione individuale al collocamento in mobilità;
le Parti, dopo il suddetto ampio confronto, hanno raggiunto un’intesa alle condizioni di seguito riportate.
Tutto quanto sopra premesso tra le Parti viene stipulato il seguente Accordo:
- Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
- La Società procederà al licenziamento di un massimo di n. 56 dipendenti i cui profili professionali e la relativa collocazione aziendale, sono quelli indicati nell’allegato alla citata lettera di avvio della procedura e che qui si intendono richiamati e trascritti;
- Le parti concordano sul ricorso alla mobilità basata esclusivamente sui seguenti criteri di scelta, i quali, pertanto, devono intendersi integralmente sostitutivi rispetto a quelli previsti dall’articolo 5, comma 1, Legge 223/1991:Nell’ambito delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali i lavoratori che manifestino l’intenzione di non opporsi al licenziamento ed alla conseguente collocazione in mobilità;
- Ai lavoratori rientranti nelle ipotesi di cui sopra, fatto salvo il diritto dell’Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative, è previsto il riconoscimento di un incentivo all’esodo, secondo quanto definito nella separata intesa sottoscritta in pari data. L’importo relativo sarà erogato esclusivamente previa sottoscrizione di un verbale df conciliazione in sede protetta ex artt. 410 e 411 c.p.c. ;
- La facoltà di licenziamento è esercitabile dall’azienda a partire dalla data odierna ed entro i termini di legge;
- Le parti si danno atto che i licenziamenti collettivi di cui al presente accordo, hanno le caratteristiche previste dall’art. 4, comma 4, del D.M. 94033 del 13 gennaio 2016;
- La società nel corso degli incontri fin qui tenuti ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando puntuale riscontro ai chiarimenti richiesti dalle 00.SS. Le parti, pertanto, si danno inoltre congiuntamente atto di voler sanare con il presente accordo qualunque vizio della procedura delle procedura di mobilità avviata il 12 giugno 2017, ai sensi e per gli effetti dell’alt. 4, comma 12, L. 223/91 come modificato dalla L. 92/2012.
Roma, 15 giugno 2017
Letto, confermato e sottoscritto